[À chì un ni hà, un ni mangna. Sé tu voli a farina, va à coglia a castagna. Chi non ha nulla, non mangia. Se vuoi la farina, vai a raccogliere la castagna] La presente viene inviata con riguardo alle precedenti note intercorse tra le parti e, in particolare, alle ultime interlocuzioni con le quali la GH Catania s.r.l. e la GH Palermo s.r.l. hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura di clausola sociale prevista dal CCNL Trasporto Aereo – Sezione Specifica Handlers. In particolare, GH Catania s.r.l. e GH Palermo s.r.l. hanno ritenuto inapplicabile la clausola sociale sulla supposta temporaneità del servizio che avrebbe dovuto coprire solo il mese di settembre. Tale ricostruzione è stata espressamente contestata dalla ASC Handling s.r.l. posto che nessuna normativa applicabile (esemplificativamente e non esaustivamente il CCNL applicabile, le disposizioni di legge, e i protocolli di sito) prevedono una durata minima del servizio per l’attivazione della procedura di clausola sociale. Ciò chiarito a monte, risulta che, a tutt’oggi, le società GH Catania s.r.l. e GH Palermo s.r.l. continuino a svolgere attività di supporto per i servizi di terra al vettore Aeroitalia s.r.l. È evidente che debba immediatamente essere avviata la procedura di clausola sociale evidenziando sin da subito che, nel caso in cui, tale servizio di assistenza di terra (oggi ASC Handling Srl gestito dalle società GH Catania e GH Palermo) dovesse esser affidato, in seguito, da Aeroitalia s.r.l. ad handlers terzi, tali soggetti sarebbero comunque obbligati a dover svolgere la procedura di clausola sociale con la società ASC Handling s.r.l. Al fine, comunque, del prevenire dell’avverarsi della situazione su rappresentata è improcrastinabile la necessità di avviare la procedura di clausola sociale immediatamente in modo che, a prescindere dalla durata del servizio, possa avverarsi il passaggio del personale da ASC Handling s.r.l. a GH Catania s.r.l. e GH Palermo s.r.l. Si invita tutti gli attori istituzionali coinvolti (ENAC, SAC s.p.a., GESAP s.p.a.) oltre che le parti sociali (CGIL, CISL, UIL, UGL, non è citata la Cisal per fortuna) ad avviare ogni attività propedeutica all’avvio e al completamento della procedura di clausola sociale. Ove, entro il termine dell’08.10.2024 dovesse persistere, oltre all’atteggiamento non collaborativo delle società GH Catania s.r.l. e GH Palermo s.r.l., anche una sostanziale inerzia di tutte le altre parti istituzionali e sociali su riferite, e, dunque non dovesse esserci il compimento di alcun atto teso alla rapida conclusione della procedura di cambio appalto, codesta società non potrà che agire in ogni sede, nessuna esclusa, al fine di far valere ogni tipo di responsabilità e accertare ogni condotta illegittima posta in essere od ogni omissione eventuale posta in essere.
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