domenica 4 giugno 2017

Ap condannata, graziata Gh Pmo

[Il Guardian: “Il camion proveniva dall’Italia”. Non risulta pagato il bollo. spinosa.it] Il giudice accerta (sentenza n. 1673/2017, pubblicata il 24/05/2017, RG n. 8342\2015) che i ricorrenti Ciraulo Raffaele e Catania  avrebbero avuto diritto al passaggio alle dipendenze della Gh Pmo  solo,  con mansioni di 5 livello del ccnl, sulla scorta dell'accordo sindacale del 12/2/2015 e con decorrenza dal 15/3/2015; accerta il diritto dei medesimi ricorrenti nei confronti della Pae mas, oggi Aviapartner Pmo srl, alla compensazione, a titolo risarcitorie, delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito alle sue dipendenze in CIG è quanto avrebbero percepito per lo svolgimento del rapporto di lavoro con mansioni indicate presso Gh Pmo dal 12/3/2015 sino al 11/5/2015, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Con ricorso depositato il 7/7/2015, i ricorrenti deducevano di essere stati ingiustamente pretermessi dal passaggio alle dipendenze della GhPmo dal proprio datore di lavoro pae mas sulla scorta dell'accordo sindacale del 12/2/2015. Con cui veniva stabilito che i lavoratori nei numeri ivi indicati per ciascun livello professionale, tra cui quello di operaio 5 livello posseduto dai ricorrenti, sarebbero transitati alle dipendenze della Gh, per le figure operaie "secondo la distribuzione nelle tre fasce di età di era ed in ragione dell'anzianità aziendale superiore a quella di tutti gli altri operai transitati che possedevano il loro medesimo inquadramento, come poteva desumersi dall'elenco dei lavoratori transitati compilato dal datore di lavoro dei ricorrenti pae mas e dalle oo.ss. Chiedevano l'accertamento del proprio diritto al predetto transito alle dipendenze della convenuta Gh con decorrenza al 15/3/2015 .... venendo al merito del ricorso, la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti al transito alle dipendenze di Gh Pmo con effetti reali appare infondata. Ed invero, le clausole sociali hanno la funzione di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in tutte quelle ipotesi in cui vi sia un avvicendamento tra diverse società nella gestione di attività concesse in appalto. I ricorrenti, tuttavia, pur avendo subito un danno dalla loro pretermissione non hanno perso il posto di lavoro a seguito del passaggio di appalto, circostanza questa che rende infondata la loro domanda come formulata in relazione al l'efficacia reale del loro diritto al transito. I sindacalisti ascoltati (De Cosimo, Petruso, Colombino, Panettino, Ferrante, Moncada, Vitale, Piediscalzi) in qualità di testi hanno dichiarato: "che per gli operai i criteri di criteri di scelta erano costituiti dall'anzianità di servizio e dal livello di appartenenza poiché dovevano transitare quelli dal quinto all'ottavo livello...  Noi chiedemmo 48 ore dopo la comunicazione dell'elenco transitato per verificare se vi fossero anomalie rispetto ai dati relativi all'anzianità; non ricevendo lamentele da parte dei lavoratori abbiamo sottoscritto l'accordo; solo oggi abbiamo appreso che due lavoratori lamentavano di non essere transitati nonostante la maggiore anzianità, ma ciò non lo sapevamo prima. Se avessimo saputo che vi era una ostentazione non avremmo sottoscritto l'accordo". La malafede dei sindacalisti sembrerebbe fuori discussione. Proprio in quei giorni pubblicavo una serie di post che parlavano dei miei colleghi scappati, suscitando non poche discussioni in apt. Domenica 8 febbraio 2015 CLAUSOLA SOCIALE A PUNTA RAISI?; venerdì 20 febbraio 2015 Inutilmente vostro ...; giovedì 12 marzo 2015 I figli di Renzi a Punta Raisi; lunedì 27 aprile 2015 MIRACOLI DI SAN GENNARO A PUNTA RAISI; mercoledì 13 maggio 2015 GH VI AMA! ... Il De Cosimo, quindi, dichiarava che "i  2 ricorrenti, iscritti all'ugl,  avevano  lamentato la situazione; poiché le aziende avevano presentato una lista sulla quale insistevano quella è stata approvata. Io quindi non ho riferito ai rappresentanti sindacali". Deduco che De Cosimo mi legge, gli altri no, tutti smemorati di Collegno. Tutti i rappresentanti sindacali dichiaravano infine: "noi non siamo a conoscenza di nessun altro criterio utilizzato rispetto a quelli già detti che avrebbero potuto portare all'esclusione dei ricorrenti dal passaggio ove effettivamente in possesso della maggiore anzianità". Cosa faranno Ceraulo e Catania? Denunceranno i sindacalisti per falsa testimonianza? Oppure citeranno per danni De Cosimo?


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